CODICE DI CONDOTTA

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO U.P.A.C.

INTRODUZIONE

Il presente Codice di Condotta contiene precise regole di comportamento professionale per lo svolgimento dell’attività concorrenziale degli amministratori di condomino soci U.P.A.C., che esercitano la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza a tutela dei diritti e degli interessi del cliente, assicurando la conoscenza e l’applicazione delle normative vigenti in materia.

PRINCIPI GENERALI

ART. 1Ambito di applicazione
I soci U.P.A.C. devono rispettare le norme deontologiche nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

ART. 2Potestà disciplinare
Il Collegio dei Probiviri determina le sanzioni proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.

ART. 3 – Doveri di correttezza e trasparenza
Il socio si impegna a svolgere e promuovere la propria attività attenendosi al rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei confronti degli utenti e dei colleghi.

I soci cui sia imputabile un comportamento scorretto nei confronti degli utenti e dei colleghi sono sottoposti a procedimento disciplinare.

ART. 4 – Doveri di lealtà e onestà
Il socio deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e onestà.

Il socio che con il proprio comportamento compia atti in grado di danneggiare l’immagine dell’Associazione costituisce infrazione disciplinare.

ART. 5 – Dovere di diligenza
Il socio deve adempiere ai propri doveri professionali con la massima diligenza.

ART. 6 – Dovere di riservatezza
Il socio deve mantenere la riservatezza sull’attività prestata e su tutte le informazioni conosciute in vigenza del mandato.

ART. 7 – Dovere di competenza
Il socio non deve accettare incarichi che è consapevole di non poter svolgere con opportuna competenza e organizzazione di mezzi e persone.

Il socio che per sopravvenute difficoltà non può più svolgere, con adeguata competenza, l’incarico affidatogli deve informare il proprio cliente per consentire la propria sostituzione con altro professionista.

ART. 8 – Dovere di aggiornamento professionale
Il socio deve regolarmente provvedere alla propria preparazione professionale sviluppando le conoscenze in ragione dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell’innovazione tecnologica.

ART. 9 – Informazioni sull’esercizio professionale
Il socio deve fornire informazioni chiare sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità, del decoro professionale, degli obblighi di riservatezza e delle norme sulla privacy.

ART. 10 – Dovere di discrezione professionale
Il socio deve astenersi dal ricorrere a mezzi contrari alla dignità professionale per ottenere nuovi incarichi.

Il socio non deve esaltare le proprie qualità a scapito degli altri associati o fornire vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

ART. 11 – Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive
Il socio deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti degli utenti e dei colleghi.

ART. 12 – Dichiarazioni ingannevoli
Il socio non deve fare dichiarazioni che direttamente o implicitamente, per omissioni, dubbi o esagerazioni, possano ingannare gli utenti sui termini dell’offerta.

ART. 13 – Ubicazione della propria attività professionale
Il socio deve comunicare all’Associazione e ai clienti eventuali variazioni dei recapiti e della denominazioni del proprio studio, assicurando che i contatti personali telefonici vengano eseguiti secondo modalità ed orari ragionevoli, che non risultino invadenti e pregiudizievoli alla vita condominiale e associativa.

RAPPORTI CON I COLLEGHI

ART. 14 – Rapporto di colleganza
Il socio deve mantenere nei confronti dei colleghi un comportamento improntato a rispetto e lealtà.

Il socio al quale venga richiesta un’offerta per la gestione d’immobile deve informare e chiedere notizie al collega socio U.P.A.C. e non può preventivare un compenso più basso di quello percepito dallo stesso collega in carica, per evitare di compiere un atto emulativo o di concorrenza sleale.

ART. 15 – Rapporti con l’Associazione
Il socio ha il dovere di collaborare con gli Organi dell’Associazione per l’attuazione delle finalità istituzionali e deve rispettare le cariche associative.

Il socio che assume una carica all’interno dell’Associazione deve adempiere all’incarico con diligenza e imparzialità e deve improntare i rapporti con le altre cariche associative secondo dignità e reciproco rispetto.

ART. 16 – Rapporti con i collaboratori dello studio
Il socio deve consentire ai propri collaboratori di studio di migliorare la preparazione professionale.

ART. 17 – Notizie riguardanti il collega
Il socio deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti negativi sull’attività professionale di un collega ed in particolare sulla sua condotta e suoi presunti errori o incapacità.

ART. 19 – Provvedimenti alle violazioni
Il Collegio dei Probiviri può comminare sanzioni in caso di violazione anche di uno solo degli articoli contenuti nel presente codice.

Le sanzioni sono commisurate alle violazioni e gradualmente consistono nel richiamo, nella censura, nella sospensione temporanea o nell’espulsione dall’Associazione.

ART. 20 – Norma di chiusura
La conoscenza ed il rispetto delle norme contenute nel presente Codice di Condotta rappresentano un obbligo per tutti gli associati.

Il presente codice di Condotta è operante nei confronti dei soci U.P.A.C. già al momento dell’iscrizione all’Associazione e prima di aver conseguito la qualifica di amministratori di condominio.